CAPITOLATO D’ONERI PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Con il presente capitolato il Comune di Cusano Milanino disciplina la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nell’osservanza del Regolamento comunale vigente, del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni.
Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi inerenti la gestione del servizio previsti dal D. Lgs. 507/1993 e si sostituisce al Comune in tutti i rapporti con il contribuente-utente ed in tutte le fasi del procedimento per l’intero periodo della concessione.
ARTICOLO 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre) dal 01/01/2008 al 31/12/2010.
Alla scadenza del predetto periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune.
La concessione si intende anticipatamente risolta di diritto qualora entrassero in vigore norme legislative o regolamenti comportanti l’abolizione della concessione stessa, ovvero ricorressero le condizioni per la disdetta.
Dopo la scadenza del contratto è fatto divieto alla ditta appaltatrice cessata di emettere atti o effettuare riscossioni e la stessa dovrà comunque in ogni caso consegnare al Comune o alla ditta subentrante gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi, delegandola al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto.
ARTICOLO 3 – REQUISITI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario deve risultare iscritto all’Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgs. 446/1997.
Esso subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impegnato.
ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro tipo di corrispettivo, con l’obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito al netto dell’aggio per ciascun anno della riscossione.
L’aggio per il concessionario è stabilito nella misura risultante dalla gara, con un massimo del 37%.
Detto aggio è rapportato in misura unica all’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori.
Il canone annuo minimo garantito netto è stabilito nella misura risultante dalla gara, con un minimo di euro 70.000,00 (euro settantamila/00).
ARTICOLO 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, da valutarsi, da parte della commissione di gara, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
Le offerte dovranno indicare l’aggio praticato, che non dovrà essere superiore alla misura massima del 37 % su tutte le riscossioni a qualsiasi titolo effettuate, e il minimo garantito a favore del Comune, che non dovrà essere inferiore a euro 70.000,00 (euro settantamila/00).
Sono ammesse esclusivamente offerte di aggio al ribasso e di minimo garantito al rialzo.
A insindacabile giudizio della Commissione e ricorrendo i presupposti previsti, si potrà provvedere alla aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un’unica offerta valida.
In caso di due o più offerte vincitrici a pari merito si procederà con ulteriore ballottaggio a trattativa privata da esperirsi col criterio del massimo ribasso.
In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.
L’aggiudicazione della gara non fa luogo del contratto, che dovrà essere formalizzato con apposito atto successivo, in forma pubblica amministrativa, con spese a carico dell’aggiudicatario.
ARTICOLO 6 – REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E/O DI TARIFFA
Nel caso di revisione della disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o di variazioni di tariffe, l’aggio e il minimo garantito convenuto devono essere rivisti in misura proporzionale al maggiore o minore introito che ne deriva, a condizione che la variazione di gettito conseguente sia superiore al 10% (dieci per cento).
ARTICOLO 7 – CAUZIONE
A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione o fidejussione corrispondente all’importo del minimo annuo garantito, pari a euro 70.000,00 (euro settantamila/00), da costituirsi secondo le norme specifiche di leggi vigenti.
Il Comune potrà procedere ad esecuzione sulla cauzione o fidejussione, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la stessa risultasse insufficiente.
La cauzione o fidejussione dovrà essere mantenuta integra per tutto il tempo della concessione e non sarà svincolata che alla scadenza della stessa previo riconoscimento da parte dell’Ente del pieno e completo adempimento di tutti gli obblighi assunti dal concessionario.
Il concessionario dovrà provvedere, a richiesta del Comune, all’integrazione proporzionale della cauzione o fidejussione, entro i termini stabiliti dal Comune, ogni qualvolta, durante la concessione, la cauzione o fidejussione prestata risultasse inadeguata in rapporto all’aumento degli introiti.
ARTICOLO 8 – TUTELA DELLA SICUREZZA
All’atto della stipula del contratto, il concessionario deve inviare all’Ente copia del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei dipendenti, di cui all’articolo 4 del D. Lgs. 626/1994.
Il concessionario nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori.
ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario, con il presente capitolato, si obbliga a:
ARTICOLO 10 – RECAPITO
Il concessionario predispone e mantiene in Cusano Milanino un apposito sportello aperto al pubblico, con un numero minimo di 15 (quindici) ore di apertura settimanale al pubblico, con un’articolazione degli orari da concordare con l’Amministrazione Comunale.
Il concessionario predispone quanto necessario affinché gli utenti del servizio delle pubbliche affissioni ed i contribuenti soggetti all’imposta comunale sulla pubblicità possano reperire tutte le informazioni necessarie.
ARTICOLO 11 – RICHIESTE DI AFFISSIONE
Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario, il quale provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.
Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata sull’apposito registro cronologico.
Nessun manifesto viene affisso se non munito del bollo a calendario leggibile, indicante l’ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
ARTICOLO 12 – VIGILANZA E CONTROLLI
Il concessionario è tenuto a:
ARTICOLO 13 – CONTABILITA’
Per la gestione contabile dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni il concessionario deve applicare le disposizioni di cui al D.M. 26 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1994.
Il concessionario deve predisporre a proprie spese gli stampati, i registri e i bollettari e quanto altro necessario per la gestione contabile dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
Tutti i bollettari alla fine di ogni anno di gestione, entro il mese di gennaio successivo,, saranno consegnati al Comune.
ARTICOLO 14 – VERSAMENTI
Il concessionario versa alla Tesoreria del Comune l’ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell’aggio a scadenze bimestrali posticipate, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo alla scadenza del bimestre.
Il versamento dovrà essere corredato dal rendiconto bimestrale.
L’importo del versamento non può, comunque, essere inferiore alla quota di minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.
Nell’ipotesi in cui l’ammontare delle riscossioni non raggiunga il minimo garantito annuo, il concessionario è tenuto a versare al Comune un importo tale da raggiungere detto minimo contrattuale stabilito.
In caso di ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario saranno applicate le penalità previste dall’articolo 15.
ARTICOLO 15 – SANZIONI E PENALITA’
Alle violazioni degli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato dei relativi tributi, in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 23 del D. Lgs. 507/1993.
Il concessionario del servizio dovrà effettuare l’immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria se affissa negli spazi autorizzati, ovvero la rimozione delle affissioni abusive se effettuate negli spazi non autorizzati, con successiva notifica secondo le modalità previste dall’articolo 10 del D. Lgs. 507/1993.
Per la mancata copertura/rimozione della pubblicità abusiva, entro quarantotto ore dalla rilevazione, effettuata con apposito verbale dall’appaltatore o dalla segnalazione effettuata dal Comune, sarà applicata al concessionario del servizio una penalità di euro 300,00 (euro trecento).
Il verbale relativo alla rilevazione della pubblicità abusiva dovrà essere trasmesso al Comune, anche in via telematica, entro ventiquattro ore dalla rilevazione stessa.
La mancata affissione dei manifesti, che non sia dovuta a causa di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 22 del D. Lgs. 507/1993, sarà sanzionata con l’applicazione al concessionario del servizio di una penalità di euro 300,00 (euro trecento).
Il concessionario non può prolungare l’affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa.
Inoltre deve coprire i manifesti scaduti entro quarantotto ore dalla scadenza, con nuovi manifesti o con fogli di carta; in caso di inadempienza sarà applicata al concessionario del servizio una penalità di euro 300,00 (euro trecento).
L’ammontare della penalità dovrà essere versato entro 60 giorni dalla contestazione che deve avvenire per iscritto e comunicata a mezzo raccomandata a/r o fax.
Al recupero delle somme a titolo di penale il Comune può procedere avvalendosi sulla cauzione o sulla fidejussione prestata dal concessionario. In tal caso il concessionario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, a pena di decadenza.
ARTICOLO 16 – DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ vietato al concessionario cedere o subappaltare la concessione, pena l’immediata risoluzione del contratto, dell’incameramento della cauzione o fidejussione e del risarcimento di eventuali danni.
ARTICOLO 17 – DECADENZA
Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:
Per quanto non espressamente contemplato si rimanda al D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 18 – FORO COMPETENTE
Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Monza.
ARTICOLO 19 – SPESE DI CONTRATTO
Tutte le spese inerenti al contratto d’appalto sono a carico del concessionario.
ARTICOLO 20 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle norme generali del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme previste negli appositi Regolamenti comunali e nel Piano generale degli impianti pubblicitari.