Novità 2024

Per verificare la propria situazione in Imu e la regolarità dei pagamenti effettuati negli anni, nonché il calcolo e la stampa del tributo dovuto (anche di anni precedenti), è ora possibile accedere a Nuovo portale tributi

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 18/12/2023 sono state approvate le aliquote e le detrazioni relative all’Imu, per l’anno 2024.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18/12/2023 sono stati approvati i Valori Indicativi delle aree fabbricabili ai fini dell’Imu, per l’anno 2024.

Le aliquote dell’IMU 2024 e i valori indicativi delle aree fabbricabili, rimangono invariati rispetto a quelli dell’IMU 2023.

 

L’IMU è un tributo comunale sugli immobili destinato a finanziare le spese correnti.

E’ possibile calcolare on-line l’IMU utilizzando il Programma calcolo IMU  oppure  Nuovo portale tributi

Per il calcolo è anche possibile rivolgersi ad un Caf o ad un commercialista.

DOVE RIVOLGERSI E ORARIO
Ufficio Tributi – Palazzo Comunale – piano seminterrato – Tel. 02.61.90.3.241 – 234

e-mail: tributi@comune.cusano-milanino.mi.it

Apertura al pubblico

Per qualsiasi ulteriore informazione sull’IMU, è possibile inviare un’e-mail all’Ufficio Tributi al seguente indirizzo: tributi@comune.cusano-milanino.mi.it

 

ACCONTO IMU
Dall’1 al 16 giugno 2024 si deve pagare l’acconto del 50% dell’IMU.

SALDO IMU
Dall’1 al 16 dicembre 2024 si deve pagare il saldo dell’IMU (se non vi sono variazioni il saldo è quindi uguale all’acconto che si paga a giugno).

UNICA SOLUZIONE
E’ possibile pagare l’IMU in un’unica soluzione (acconto + saldo) dal 1° al 16 giugno 2024.

CHI DEVE PAGARE L’IMU
L’IMU deve essere pagata al Comune nel quale sono situati gli immobili dal proprietario, usufruttuario e dal titolare di altri diritti reali.
Nel caso di concessione di aree demaniali, è tenuto al pagamento il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing), è tenuto al pagamento il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

SU QUALI IMMOBILI SI PAGA L’IMU
L’IMU si applica sull’abitazione principale di lusso, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (box, cantina, deposito, ecc.) della stessa.
L’IMU è dovuta inoltre per gli altri immobili: altri appartamenti, altri box, altre cantine, ecc., negozi, uffici, capannoni ed aree fabbricabili.

Ai fini IMU per usufruire delle “agevolazioni per abitazione principale”, occorre avere la residenza e la dimora nell’appartamento acquistato. Fino a quando non si prende la residenza, l’appartamento acquistato è considerato “seconda casa” ai fini IMU.

Invece ai fini delle imposte erariali (imposta di registro e ipotecarie-catastali) per usufruire delle “agevolazioni prima casa” (pagamento delle imposte in misura ridotta), occorre prendere la residenza entro 18 mesi dall’acquisto.

Dal 2016 le abitazioni concesse in comodato ai parenti, godono della riduzione del 50% della base imponibile, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  • il comodato deve essere fra i parenti in linea retta di primo grado (genitori, figli);
  • l’immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso (quindi non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  • il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;
  • il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario, quindi genitori e figli devono risiedere nello stesso Comune;
  • per ottenere il beneficio è necessario che il comodante possieda, oltre all’abitazione principale, un solo altro immobile in tutta Italia e nel medesimo Comune;
  • il comodatario deve certificare i suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di stipula.

Per ulteriori chiarimenti su IMU e comodati, si vedano le FAQ in fondo a questa pagina.

Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, i pagamenti dell’IMU sono dovuti con una riduzione del 25%.

Aliquote
Le aliquote approvate per il 2024 sono identiche a quelle del 2023 e sono:

  • 5,5 per mille per le abitazioni principali di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze e la detrazione di € 200,00;·
  • 10,6 per mille per gli altri immobili: altri appartamenti, altri box, ecc., negozi, uffici, laboratori artigiani, capannoni ed aree fabbricabili (categorie catastali A da 2 a 7, C/2, C/1, C/6, C/3, C/4, C/5, C/7, D), compreso gli alloggi dati in locazione o comodato.

Per il calcolo dell’IMU, cliccare: Programma calcolo IMU oppure  Nuovo portale tributi

COME SI PAGA
L’IMU deve essere pagata al Comune nel quale sono situati gli immobili: fabbricati (appartamenti, negozi, uffici, ecc.) ed aree fabbricabili. Nel caso in cui il contribuente possieda immobili in più Comuni, deve effettuare distinti pagamenti per ciascun Comune.
L’IMU dovrà essere pagata mediante apposito modello F24 , in banca, in posta oppure con home-banking. Per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.) si dovrà pagare solo la quota riservata al Comune. Nel modello F24 si dovranno indicare i seguenti codici tributo:

  • abitazione principale e pertinenze: quota Comune codice 3912, quota Stato nessuna;
  • altri fabbricati (altri appartamenti, negozi, uffici, ecc.) eccetto categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.): quota Comune codice 3918, quota Stato nessuna;
  • immobili categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.): quota Comune codice 3930, quota Stato codice 3925;
  • aree fabbricabili: quota Comune codice 3916, quota Stato nessuna.

Il codice ente identificativo del Comune di Cusano Milanino da inserire nel modello F24 è invece D231.

Per una versione editabile del modello F24, cliccare: modello F24 compilabile .

COME SI CALCOLA

L’IMU si calcola sulla rendita catastale (reddito dominicale, valore venale) dell’immobile, che è un valore stabilito dal Catasto e che si trova generalmente scritto sul rogito o su una visura catastale aggiornata. Dalla rendita catastale (reddito dominicale, valore venale) si calcola la base imponibile, sulla quale si applicheranno poi le aliquote.

Calcolo della base imponibile per i fabbricati (appartamenti, negozi, uffici, ecc.)
Le rendite catastali sono rimaste invariate, i moltiplicatori sono uguali a quelli del 2012, ad eccezione della categoria D (escluso D/5). Il moltiplicatore è un numero fissato dalla legge per calcolare la base imponibile.
Per calcolare la base imponibile si aumenta del 5% (o si moltiplica per 1,05) la rendita catastale vigente in catasto dal 1° gennaio dell’anno di imposizione e la si moltiplica per i moltiplicatori.

Formula per calcolare la base imponibile: rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

Categorie catastali, moltiplicatore

  • A (da 1 a 9) abitazioni, moltiplic.: 160
  • A/10 uffici, moltiplic.: 80
  • B uffici pubblici, caserme, moltiplic.: 140
  • C/1 negozi, moltiplic.: 55
  • C/2 cantine, sottotetti, depositi, moltiplic.: 160
  • C/3, C/4, C/5 laboratori artigiani, moltiplic.: 140
  • C/6 box, moltiplic.: 160
  • C/7 tettoie, moltiplic.: 160
  • D capannoni, cinema, teatri, alberghi, moltiplic.: 65
  • D/5 banche, moltiplic.: 80

Formula per calcolare l’IMU: rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore x aliquota
(N.B. a questo importo devono essere applicate le detrazioni se previste e deve essere suddiviso in base alle percentuali di possesso dell’immobile).

Esempio di calcolo dell’IMU di una seconda casa con una rendita catastale di € 309,87
Formula: 309,87 x 1,05 x 160 x 10,6/1000 (aliquota del Comune di Cusano Milanino) = € 551,82 (N.B. questo importo deve essere suddiviso in base alle percentuali di possesso dell’appartamento).

Se l’importo totale annuale dell’IMU è uguale o inferiore a € 12,00 (anche arrotondato per difetto) non si deve pagare nulla e non occorre presentare il modello F24 (se per es. l’acconto è pari a € 6,00 anche arrotondato per difetto, non si deve effettuare il versamento).
I versamenti dell’imposta devono essere effettuati con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Calcolo della base imponibile per le aree fabbricabili
Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche similari: ogni anno il Comune può, con una apposita delibera, determinare i valori delle aree fabbricabili in base alla destinazione urbanistica e alla zona. Per approfondimenti si veda il “Calcolo IMU per le aree fabbricabili” in fondo a questa pagina.

Come si calcola la quota dello Stato
L’aliquota per gli immobili classificati nella categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.) è quella del 10,6 per mille, di cui il 7,6 per mille (aliquota di base) andrà versato allo Stato.

Cosa si intende per abitazione principale
E’ l’unità immobiliare in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente ed hanno la residenza anagrafica.

Anziani/disabili ricoverati in modo permanente
E’ assimilata all’abitazione principale (mediante regolamento comunale), l’unità immobiliare di proprietà/usufrutto di anziani/disabili ricoverati, in modo permanente, in un istituto, purché la stessa risulti non locata.

Separazione/divorzio
Ai soli fini dell’IMU, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Cittadini AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero)
L’aliquota da applicare per calcolare l’IMU, per i contribuenti AIRE, per tutti gli immobili (compresa quindi l’abitazione principale e pertinenze), è quella ordinaria deliberata dal Comune di Cusano Milanino.

Cosa si intende per pertinenza
E’ l’unità immobiliare, al servizio dell’abitazione principale, classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine, sottotetti, depositi, box e tettoie), nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate (quindi massimo 3 pertinenze, una per tipo).

Detrazione per l’abitazione principale e pertinenze
Pari a € 200,00 rapportata al periodo dell’anno in cui si protrae la destinazione “abitazione principale”.
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione non si calcola con riferimento alla quota di possesso, bensì al numero di proprietari che utilizzano l’unità abitativa quale abitazione principale e vi dimorano abitualmente. Tale detrazione spetta anche per le pertinenze sopracitate qualora non sia stata utilizzata tutta la detrazione per l’abitazione principale.

Riduzioni ed agevolazioni
L’IMU è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Si tratta di un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L’inagibilità e/o l’inabitabilità devono essere accertati dall’ufficio tecnico comunale a spese del cittadino o in alternativa, lo stesso cittadino può fare una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000. Il fac-simile di dichiarazione è disponibile presso l’Ufficio Tributi o l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).
Per poter usufruire della riduzione occorre presentare la dichiarazione IMU entro il 30/06/2024.

Ravvedimento operoso
E’ possibile pagare l’IMU dopo le scadenze, usufruendo del ravvedimento operoso, pagando un minimo di sanzione e di interessi.

Dichiarazione IMU
Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione; pertanto tutte le variazioni intervenute nel corso del 2023, nei casi previsti, devono essere presentate entro il 30/06/2024. Per conoscere la casistica e per ulteriori approfondimenti si veda Dichiarazione IMU

Il decreto legge 21/06/2022 n. 73, art.35, comma 4°, ha prorogato la presentazione della dichiarazione Imu, dal 30/06/2022 al 31/12/2022.

Il Decreto Milleproroghe DL 198/2022, all’articolo 3, comma 1, ha disposto un’ulteriore proroga al 30 giugno 2023 al termine di presentazione della Dichiarazione Imu dell’anno d’imposta 2021 per tutti i soggetti passivi, ivi compresi gli enti non commerciali, allineandosi al termine dell’anno d’imposta 2022.

Beni merce
Il 30/06/2024 è il termine entro il quale è necessario presentare il modello di dichiarazione per i beni merce, relativo all’anno 2023, a pena di decadenza. L’informativa si trova negli allegati in fondo all’articolo.

Enti non commerciali
Il 30/06/2024 è il termine entro il quale gli enti non commerciali devono presentare il modello di dichiarazione, relativa all’anno 2023. La presentazione della dichiarazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, con il modello “Imu Tasi Enc”, approvato dall’art. 5, comma 2, del D.M. 26/06/2014, ai sensi dell’art. 1, comma 719 della legge n. 147 del 2013.

 

ALLEGATI

Valori Indicativi Aree Fabbricabili    IMU ed enti non commerciali            IMU e beni merce        FAQ IMU e comodati

A seguito di alcune notizie apparse sulla stampa, si precisa che i Comuni non hanno l’obbligo di inviare modelli precompilati a domicilio dell’Imu e della Tasi, che rimangono tributi in autoliquidazione. Si veda a tal proposito Nota Ifel 12/05/2013

 

Riferimenti normativi

  • D.Lgs 504/1192 (ICI)
  • D.Lgs 23/2011 (Fisco municipale) articoli 8 e 9
  • D.L. n. 201 del 06/12/2011 (Decreto “Salva Italia”) convertito con modificazioni nella Legge 214/2011 articolo 13
  • D.L. n. 16 del 02/03/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 44 del 26/04/2012 (l’art. 4 modifica l’art. 13 D.L. 201/2011
  • Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19/03/2012
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 20/03/2012 sulle aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2012
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2012 sui valori indicativi per le aree fabbricabili ai fini IMU per l’anno 2012
  • Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell’Economia e Finanze
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 05/06/2012
  • D.L. 174/2012, pubblicato sulla G.U. n. 237 del 10/10/2012
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 17/06/2013
  • D.L. n. 54 del 21/05/2013
  • D.L. n. 102 del 30/08/2013
  • Legge n. 124 del 28/10/2013
  • D.L. n. 133 del 30/11/2013
  • Legge n. 147 del 27/12/2013
  • D.L. n. 16 del 06/03/2014
  • Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 8, 11 e 12 del 08/04/2014
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 e 22 del 13/04/2015
  • Legge n. 208/2015 (legge di stabilità)
  • Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 7,8 e 9 del 25/02/2016
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 13/01/2017
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 28/11/2017
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 28/11/2017
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 28/11/2017
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/11/2018
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 21/11/2018
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 20/11/2019
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/11/2019
  • Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 739-783
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15/05/2020
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 15/05/2020
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 15/05/2020
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 28/12/2020
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 28/12/2020
  • Decreto MEF del 30/09/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2021 n. 259
  • Legge di bilancio 2022 n. 234/2021
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 29/11/2021
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 29/11/2021
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30/11/2022
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30/11/2022
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 18/12/2023
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18/12/2023