ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023

 

Domenica 12 e Lunedì 13 febbraio 2023 in Lombardia si voterà per l’elezione del nuovo Consiglio regionale e del Presidente della Regione.

 

QUANDO SI VOTA

  • Domenica 12 febbraio 2023, dalle ore 7.00 alle ore 23.00
  • Lunedì 13 febbraio 2023, dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

 

COSA SERVE PER VOTARE

Occorre recarsi al seggio con la tessera elettorale e un documento di riconoscimento in corso di validità.

Elezioni regionali 12 e 13 febbraio 2023 – Tessere elettorali 

 

VOTO DOMICILIARE

Elezioni regionali 2023 – Voto a domicilio

 

TRASPORTO ELETTORI CON DISABILITA’

Elezioni regionali 12 e 13 febbraio 2023 – Trasporto elettori con disabilità a cura di Croce Rossa

 

Per maggiori informazioni:

Ufficio Elettorale

Telefono:  02 6190320302 61903252

Regione Lombardia

 

PROPAGANDA ELETTORALE

La propaganda elettorale è regolata dalla Legge n. 212/1956 (propaganda mediante affissione), e dalla Legge n. 28/2000 (propaganda tramite mezzi d’informazione).

Per propaganda mediante affissione si intendono i mezzi di propaganda elettorale effettuata tramite manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi, direttamente o indirettamente, a influire sulla scelta degli elettori.

La propaganda elettorale fissa tramite manifesti è consentita unicamente negli appositi spazi predisposti dalla Giunta Comunale.

Per le Elezioni regionali viene assegnato uno spazio a ciascuna lista provinciale ammessa alla competizione elettorale nell’ordine derivante dal sorteggio effettuato dai competenti organi.

Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 212/1956, da Venerdì 13 gennaio 2023 sono vietati:

  • il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
  • ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, primo comma, della Legge n. 130/1975, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Da Venerdì 13 gennaio 2023 l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, secondo comma della Legge n. 130/1975 ed è subordinato alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della Provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge n. 28/2000 e quindi a partire da Sabato 28 gennaio 2023 e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

Inizio del divieto di propaganda

Ai sensi dell’art. 9, primo comma, della Legge n. 212/1956, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi, da Sabato 11 a Lunedì 13 febbraio 2023, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Nei giorni della votazione, è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

 

DETERMINAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

Con DGC n. 2 del 10 gennaio 2023 sono stati determinati gli spazi per la propaganda elettorale e con DGC n. 11 del 26 gennaio 2023 sono stati delimitati, ripartiti ed assegnati gli spazi medesimi.

Gli spazi destinati per la propaganda elettorale sono stati ubicati nelle seguenti sedi:

  • Via XXIV Maggio/Piazza Martiri di Tienanmen: lato strada e lato marciapiede;
  • Viale Matteotti/P.zza Trento Trieste: lato strada;
  • Via Sormani/P.zza Nenni: lato strada e lato marciapiede;
  • Viale Unione: lato strada;
  • Viale Buffoli: lato strada e lato marciapiede;
  • Via Marconi: lato strada e lato marciapiede.

Gli spazi stabiliti sono stati ripartiti in distinte sezioni aventi superficie di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base, da assegnare ad ogni lista ammessa alla competizione elettorale, provvedendo alla loro numerazione, conformemente al sorteggio a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale.

Ai sensi della normativa vigente e come ulteriormente precisato dalle interpretazioni ministeriali:

  • le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di propaganda possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati;
  • gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate sono vietati;
  • dal 30° giorno antecedente al giorno di votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti;
  • il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile è vietata, mentre è consentita la distribuzione dei volantini;
  • la propaganda elettorale mediante l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentita, previa autorizzazione del Sindaco o del Prefetto (quando interessa più Comuni) e soltanto, per il preannuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, con orario dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente come previsto dall’art. 7 della Legge 24 aprile 1975, n. 130;
  • nel giorno precedente ed in quelli stabilito per la votazione sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta ed indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda, ed, inoltre, nel giorno di votazione è vietata ogni forma di propaganda.

In allegato i prospetti delle affissioni.

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