_ La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238 del luglio 2009, ha decretato l’esclusione della TIA (Tariffa Igiene Ambientale) dal campo di applicabilità dell’IVA. Pur essendo chiamata ‘tariffa’, infatti, la Tia è in realtà un tributo, ovvero una tassa, e non si qualifica mai come corrispettivo della fornitura di un bene o di un servizio. Sui tributi non è prevista l’applicazione di IVA poiché sono dovuti in base a una legge e non per un accordo contrattuale.
In sostanza, ne deriva che la tariffa non può più essere soggetta all’applicazione dell’IVA, come invece accaduto finora in tutti quei Comuni che hanno deciso di passare dalla TARSU (tassa rifiuti solidi urbani) alla TIA, fra cui Cusano Milanino.
Nel merito, alcuni cittadini si sono già rivolti agli uffici comunali chiedendo il rimborso dell’IVA.
Per rispondere in maniera precisa alla cittadinanza, è intenzione di questa Amministrazione attendere un chiarimento legislativo.
Nel frattempo, sono necessarie alcune precisazioni.
Il Comune ha applicato l’IVA, come da normativa, fin dal 2003, quando ha introdotto la TIA. Essendo questa definita ‘tariffa’ rientrava nel campo di applicazione dell’IVA. La situazione si è modificata solo con la sentenza della Corte di Cassazione del luglio scorso.
La TIA è stata introdotta dal Comune nel 2003; le cartelle interessate dal provvedimento quindi saranno solo quelle comprese nel periodo 2003-2009.
L’IVA versata dai cittadini non è rimasta nelle casse del Comune, ma è stata versata da questo allo Stato per conto dei cittadini. E’ quindi possibile se non probabile che dell’eventuale rimborso se ne occupi direttamente lo Stato; al momento pare ipotizzabile una detrazione dall’IRPEF nella dichiarazione dei redditi
Per il 2010 l’IVA sarà sostituita dell’addizionale ex ECA (enti comunali di assistenza), una sorta di ‘tributo’ da versare al Comune perché si occupa del servizio, prevista nella misura del 10%, esattamente come l’IVA.
In situazione particolare si troveranno gli intestatari di partita IVA, i quali in passato potevano scaricare l’IVA mentre non è possibile scaricare l’addizionale ex ECA.
E’ quindi necessario attendere maggiori chiarimenti a livello legislativo per conoscere le modalità dell’eventuale rimborso ai cittadini.
Sarà cura dell’Amministrazione attivare un’apposita campagna informativa per i cittadini.