Per verificare la propria situazione in Tari e la regolarità dei pagamenti effettuati negli anni, nonché il calcolo e la stampa del tributo dovuto (anche di anni precedenti), è ora possibile accedere a Nuovo portale tributi

L’Ufficio Tributi informa che le bollette della Tari 2023, via e-mail, arriveranno a fine agosto/primi gg di settembre, dall’indirizzo no-reply@imbalplast.com

Per chi non ha comunicato l’indirizzo e-mail, la bolletta cartacea arriverà a domicilio, tramite posta, entro la seconda settimana di settembre, divisa in due rate, con scadenze 30/09/2023 e 02/12/2023, insieme con i modelli F24 precompilati.

Attenzione: per chi ha pagato la Tari del 2020, del 2021 o del 2022, in un’unica soluzione, nella bolletta Tari 2023 potrebbe comparire la mancanza del pagamento di una rata dell’anno 2020, dell’anno 2021 o dell’anno 2022. Non tenerne conto.

 

L’appaltatore del servizio di igiene urbana che si occupa sia della raccolta dei rifiuti che dello spazzamento strade è Gelsia Ambiente Srl 

 

Dal 2021 nuova definizione di rifiuto urbano

Tabella riepilogativa definizione rifiuto urbano dal 01/01/2021

Allegato L-Quater D.legs. 116 2020

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30/11/2022 sono state approvate le Tariffe Tari 2023.

La Tari (parte fissa) è diretta a coprire i costi fissi del servizio rifiuti: spazzamento e lavaggio strade, costi amministrativi, costi per la riscossione ed il contenzioso, mentre la parte variabile è diretta a coprire i costi del servizio raccolta e trasporto rifiuti, raccolta differenziata, trattamento e smaltimento.

QUANDO SI PAGA
Il Comune invierà a domicilio l’avviso di pagamento a settembre, diviso in due rate, con scadenze 30/09/2023 e 02/12/2023, insieme con i modelli F24 precompilati.

Per le utenze domestiche il calcolo del numero occupanti viene fatto a semestre. Per il 1° semestre 2023, il numero occupanti è il numero dei componenti lo stato di famiglia al 1° gennaio; per il 2° semestre il numero occupanti e il numero componenti lo stato di famiglia al 1° luglio.

Nel caso il cittadino ritenga ci siano degli errori, anche senza recarsi presso gli Sportelli, può contattare l’Ufficio Tributi telefonicamente o via e-mail e l’Ufficio provvederà a verificare e a trasmettere via e-mail l’avviso e gli F24 corretti.

DOVE RIVOLGERSI E ORARIO
Ufficio Tributi – Palazzo Comunale – piano seminterrato – Tel. 02.61.90.3.241 – 234

e-mail: tributi@comune.cusano-milanino.mi.it

Apertura al pubblico

 

CHI DEVE PAGARE
La TARI deve essere pagata da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali e delle aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice Civile. Sono esclusi cantine, solai e balconi/terrazzi.

Cantine, soffitte, ripostigli e simili ad uso domestico: dal 2018 sono tassate quelle con consistenza catastale uguale o superiore a mq. 11 (art. 4, comma b).

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 25 del 26/06/2020 ha approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa rifiuti TARI, e con deliberazione n. 16 del 26/03/2021 ha modificato il suddetto Regolamento, in vigore dall’1/1/2021.

Esclusioni e riduzioni

Non sono soggette a tassazione le superfici dove si formano di regola rifiuti speciali, in quanto devono essere smaltiti separatamente, mediante presentazione di apposita istanza al gestore del servizio e in seguito presentando domanda di detassazione all’Ufficio Tributi (art. 4 Esclusioni del Regolamento Tari).

La TARI si paga anche per gli immobili vuoti o tenuti a disposizione con la riduzione del 30% della parte fissa della tariffa. Non si paga la parte variabile (art. 12 Riduzioni ed agevolazioni del Regolamento Tari).

 

COME SI PAGA
La TARI dovrà essere pagata con i modelli F24 precompilati inviati a domicilio in banca, in posta oppure con home-banking e sarà incassata tutta dai Comuni.

E’ possibile pagare anche in un’unica soluzione, utilizzando entrambi i modelli F24 precompilati ricevuti, oppure compilando un nuovo modello F24 con l’importo totale (codice tributo 3944; codice Comune D231; rata 0101; anno 2022).

Per una versione editabile del modello F24: modello F24 compilabile .

 

COME SI COMPONE

Utenza domestica: abitazioni, box.
La tariffa è composta da una parte fissa da moltiplicare per i mq e da una parte variabile in base al n. componenti del nucleo familiare al 1° gennaio.
La superficie soggetta a tariffa è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte (superficie calpestabile al netto di balconi e cantine).

Sacchi blu domestici

I sacchi blu sono associati all’utenza dell’abitazione mediante un microchip che si trova sulla superficie del sacco e che contiene un codice RFID che viene letto al momento del conferimento del sacco.

I sacchi blu possono essere ritirati ai contenitori posti all’ingresso del Comune o della piattaforma ecologica in via Bellini, con la tessera sanitaria dell’intestatario della bolletta.

Addizionale provinciale: sulla TARI si applica un tributo provinciale pari al 5% dell’imposta complessiva (parte fissa + parte variabile + n. sacchi blu).

Formula per il calcolo del tributo domestico: (MQ x Tariffa fissa al mq + Tariffa variabile per n. occupanti) x 1,05(5% tributo provinciale) + (n° sacchi blu conferiti nell’anno precedente (2019) x Tariffa sacchi blu UD) x 1,05(5% tributo provinciale) = Tributo dovuto

Esempio di calcolo Tari di un’utenza domestica di un’abitazione di 50mq con 2 occupanti, con 10 sacchi conferiti durante tutto l’anno precedente (le tariffe di riferimento sono quelle dell’anno 2019):

Tariffa parte fissa 2 occupanti: € 0,94

Tariffa parte variabile 2 occupanti: € 43,28

Costo unitario sacco blu utenza domestica (UD) 40 litri: € 1,53

Formula: (50mq x € 0,94 + € 43,28) x 1,05 (5% tributo provinciale) + (10 x € 1,53) x 1,05(5% tributo provinciale) = (€ 47 + € 43,18) x 1,05 + (€15,3 x 1,05)

= € 90,28 x 1,05 + € 16,07 = € 94,79 + €16,07 = € 110,86 arrotondato a € 111,00

 

Utenza non domestica: imprese, attività, negozi, magazzini, ecc.
La tariffa è composta da una parte fissa e e da una parte variabile, da moltiplicare per i mq.
Le tariffe sono differenziate in 30 categorie in base all’attività svolta nei locali e aree scoperte.
La superficie soggetta a tariffa è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte.

Sacchi blu non domestici

I sacchi blu sono associati all’utenza non domestica mediante un microchip che si trova sulla superficie del sacco e che contiene un codice RFID che viene letto al momento del conferimento del sacco.

I sacchi blu non domestici possono essere ritirati mediante un badge rilasciato da Gelsia Ambiente srl, mediante richiesta via e-mail, ai contenitori posti all’ingresso del Comune o all’interno della piattaforma ecologica in via Bellini.

Addizionale provinciale: sulla TARI si applica un tributo provinciale pari al 5% dell’imposta complessiva (parte fissa + parte variabile + n. sacchi blu).

Formula per il calcolo del tributo non domestico: [MQ x (Tariffa fissa al mq + Tariffa variabile per categoria)] x 1,05(5% tributo provinciale) + (n° sacchi blu conferiti nell’anno precedente (2019) x Tariffa sacchi blu ND) x 1,05(5% tributo provinciale) = Tributo dovuto

Esempio di calcolo Tari di un’utenza non domestica di un negozio di 50mq, nella categoria “bar, caffè, pasticceria” (n. 24), con 10 sacchi conferiti durante tutto l’anno precedente (le tariffe di riferimento sono quelle dell’anno 2019):

Tariffa parte fissa n. 24: € 10,26

Tariffa parte variabile n. 24: € 6,35

Costo unitario sacco blu utenza non domestica (ND) 110 litri: € 4,22

Formula: [50mq x (€ 10,26 + € 6,35)] x 1,05 (5% tributo provinciale) + (10 x € 4,22) x 1,05(5% tributo provinciale) = (50mq x € 16,61) x 1,05 + (42,2 x 1,05)

= € 830,5 x 1,05 + € 44,31 = € 872,03 + € 44,31 = € 916,34 arrotondato a € 916,00

 

Non hanno diritto ai sacchi blu in quanto pagano solo la parte fissa della tariffa, le seguenti categorie:

  • abitazione a disposizione o vuota (cat. 107 o cat. 301 UD)
  • box di pertinenza o vuoto (cat. 114 o cat. 314 UD)
  • cantine di pertinenza di mq>11 o vuote (cat. 116 o cat. 316 UD)
  • box non di pertinenza o vuoto (cat. 115 o cat. 315 ND)
  • vuoto non domestico (negozi, magazzini, ecc.) (cat. 315 ND)

 

CONTROLLO SUPERFICI PER IL TRIBUTO SUI RIFIUTI

L’art. 1, comma 340, della Legge 311/2004 (Legge finanziaria anno 2005) stabilisce che la superficie di riferimento, su cui calcolare la tassa rifiuti, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione urbana censite al catasto edilizio urbano, quali abitazioni e relative pertinenze (garage, autorimesse, ecc.), non può essere inferiore all’80% della superficie catastale . Per gli immobili già denunciati ai fini della tassa rifiuti è previsto che i Comuni modifichino d’ufficio le superfici dichiarate (art.5.D, comma 4, del Regolamento Comunale) che risultano inferiori alla predetta percentuale, dandone comunicazione agli interessati. In adempimento a tale obbligo, l’Ufficio Tributi sta provvedendo per i sopracitati immobili all’incrocio delle superfici dichiarate ai fini della tassa smaltimento rifiuti con le superfici del catasto metrico comunicate dall’Agenzia del Territorio. Qualora dall’incrocio dei dati emerga che la superficie complessiva dichiarata ai fini della tassa smaltimento rifiuti sia inferiore alla nuova superficie minima di riferimento (80% della superficie catastale), l’Ufficio Tributi provvederà:

  • all’adeguamento della superficie dichiarata alla superficie minima prevista dalla legge (pari all’80% della superficie catastale);
  • a rettificare la bolletta Tari;
  • al recupero della maggiore tassa dovuta per le annualità pregresse con emissione di apposito avviso di accertamento, e a partire dal 2015 con l’applicazione della sanzione e degli interessi.

I contribuenti che saranno interessati dalla rettifica della superficie iscritta ai fini della tassa rifiuti riceveranno, pertanto, l’avviso di pagamento relativo alla tassa rifiuti, calcolata con la nuova superficie accertata.

DICHIARAZIONI DI ATTIVAZIONE O VARIAZIONE
La dichiarazione di attivazione o variazione dei locali ed aree scoperte, nonché di variazione della loro superficie o del numero di occupanti o del tipo di attività, deve essere effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo, ai sensi del Regolamento comunale.
La dichiarazione di cessazione dei locali ed aree scoperte deve avvenire nel corso dell’anno in cui è avvenuta la cessazione dell’utenza. In caso di mancato rispetto del termine, la tariffa è dovuta fino al momento della tardiva denuncia di cessazione, ai sensi del Regolamento comunale.
La dichiarazione di immobile non occupato (ex vuoto ed ex tenuto a disposizione) deve avvenire entro 30gg dall’evento. In caso di mancato rispetto del termine, la tariffa è dovuta fino al momento della tardiva denuncia di “non occupato”, ai sensi del Regolamento comunale.
La richiesta di rimborso deve essere inoltrata entro 5 anni dall’avvenuto pagamento, ai sensi del Regolamento comunale. L’importo minimo rimborsabile è di € 12,00.

MODULISTICA E DOCUMENTI

Modulistica Tari

Tariffe Tari 2023

Tariffe Tari 2022

Tariffe Tari 2021

Tariffe Tari 2020

Tariffe Tari 2019
Tariffe Tari 2018
Tariffe Tari 2017
Tariffe Tari 2016

Riferimenti normativi

  • Legge n. 147 del 27/12/2013
  • D. L. n. 16 del 06/03/2014
  • Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 8, 10 e 11 del 08/04/2014
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13/04/2015
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 e 7 del 25/02/2016
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 13/01/2017
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28/11/2017
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 28/11/2017
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 21/11/2018
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26/06/2020
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27/07/2020
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26/03/2021
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26/03/2021
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28/06/2021
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/05/2022
  • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30/11/2022