Il cittadino che ritenga di aver ricevuto ingiustamente una sanzione, può contestare il verbale di accertata violazione emesso dalla Polizia Locale presentando ricorso al Prefetto (art. 203 C.d.S.) od al Giudice di Pace (art. 204-bis C.d.S.). Per presentare ricorso occorre essere in possesso del verbale; il preavviso trovato sul parabrezza del veicolo non è titolo abilitante. Se si vuole presentare ricorso, non bisogna pagare la sanzione. Per legge e a scelta del cittadino, il ricorso può essere presentato al Prefetto di Milano o, in alternativa, al Giudice di Pace di Monza. Non vi è possibilità di revoca del verbale in via gerarchica. Per questo è opportuno astenersi dal chiedere incontri all’Agente accertatore, al Comandante od al Sindaco che non possono, in alcun modo, procedere all’annullamento della sanzione.

COME
al Prefetto di Milano: presentando istanza in carta semplice tramite raccomandata A.R. o consegnandola al protocollo del comune, allegando la documentazione ritenuta idonea ed eventualmente richiedendo al Prefetto una audizione personale. Se il Prefetto accoglie il ricorso, la sanzione è archiviata, se lo respinge emetterà un’ordinanza-ingiunzione per un importo non inferiore al doppio della sanzione;

oppure al Giudice di Pace di Monza, depositando direttamente la richiesta in carta semplice nella cancelleria del giudice o inviandola tramite lettera raccomandata A.R. alla stessa cancelleria (a pena di inammissibilità), corredandola della documentazione ritenuta idonea al ricorso, della ricevuta attestante la data di notifica e della eventuale richiesta di sospensione provvisoria dei termini di pagamento. Il giudice fisserà una udienza alla quale parteciperanno le parti e deciderà in merito alla violazione.

DOVE
Prefettura di Milano presentando (o spedendo con raccomandata A.R.) il ricorso tramite il Comune di Cusano Milanino; tramite raccomandata A.R. indirizzata direttamente a Prefettura di Milano – Corso Monforte 31 – 20122 Milano;

Giudice di Pace – via Borgazzi Gerolamo n. 23 – 20900 Monza – tel.039 216991;

QUANDO
al Prefetto entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale di violazione;

al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale di violazione;

COSTO
il ricorso al Prefetto non comporta spesa alcuna, fatti salvi gli eventuali oneri derivanti dal mancato accoglimento dello stesso (raddoppio della sanzione in caso di rigetto del ricorso).

il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento iniziale di un contributo unificato ed eventualmente le spese di procedimento sentenziate dal Giudice di Pace che possono essere poste a carico della parte soccombente oppure divise tra le parti in causa.