La presente nota “informativa” è redatta ai sensi dell’art. 28 del decreto legge 69/2013 (convertito con modificazioni dalla legge 98/2013) e dell’art. 2-bis della legge 241/1990 e smi.
Indennizzo da mero ritardo
In caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale l’amministrazione abbia l’obbligo di pronunziarsi, “l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo” (comma 1-bis, art. 2-bis, della legge 241/1990 e smi).
La normativa si applica al verificarsi dei seguenti casi:
- procedimenti concernenti l’avvio o la prosecuzione dell’impresa;
- procedimenti non conclusi entro i termini fissati dalla legge o da regolamenti, anche della stessa amministrazione procedente;
- procedimenti che si avviano su domanda e per i quali sussiste l’obbligo di pronunciarsi;
Sono esclusi i procedimenti relativi ai concorsi e nelle ipotesi di silenzio “qualificato” dell’amministrazione (silenzio assenso, silenzio rigetto);
A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, l’interessato deve rivolgersi al “titolare del potere sostitutivo” entro venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento (art. 28, comma 2, DL 69/2013).
Il titolare del potere sostitutivo di questa amministrazione, in base all’art. 2 della L. 241/1990, è la dott.ssa Viviana Tutore – Segretario Generale – che dovrà provvedere entro un termine pari alla metà del termine iniziale.
Nel caso di procedimenti “complessi”, che richiedono la partecipazione di più amministrazioni, “l’interessato presenta istanza all’Amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al Titolare del potere sostitutivo dell’Amministrazione responsabile del ritardo” (art. 28 comma 2 Dl 69/2013);
Se pure il titolare del potere sostitutivo dovesse perseverare, mantenendo una condotta inerte, l’interessato potrà ricorrere al TAR.
Il ricorso al Giudice amministrativo sarà trattato “con rito camerale” e deciso “con sentenza in forma semplificata”; il relativo contributo unificato è ridotto alla metà (art. 28, commi 4 e 5, DL 69/2013).
Se il ricorso è “dichiarato inammissibile”, ovvero respinto in relazione alla “manifesta infondatezza dell’istanza che ha dato avvio al procedimento”, il Giudice condannerà il ricorrente a pagare all’amministrazione resistente “una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato”;
La somma che l’Amministrazione è eventualmente condannata a pagare, a titolo di indennizzo, è forfettariamente stabilita in 30 euro per ogni giorno di ritardo, con un massimo di 2.000 euro.
L’indennizzo giornaliero è calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di conclusione del procedimento iniziale, fino al giorno di adozione dell’atto con cui l’ufficio dispone la liquidazione della somma.
Risarcimento per danno ingiusto
Le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati “preposti all’esercizio di attività amministrative” sono tenuti al “risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento” (art. 2-bis, comma 1, della legge 241/1990 e smi).
Tale ipotesi è riconducibile alla più ampia fattispecie di cui all’art. 2043 del Codice civile, secondo il quale: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Il risarcimento del danno ingiusto è privo di automatismo giuridico. Il privato, per ottenere il risarcimento, deve necessariamente rivolgersi all’Autorità giudiziaria e dimostrare (art. 2697 del Codice civile):
1) il danno subito, quantificandolo in denaro;
2) il comportamento doloso, o almeno colposo, dei funzionari pubblici;
3) la sussistenza di un “nesso di causalità” tra la condotta della pubblica amministrazione ed il danno patito.