Dal 26 maggio 2015 è in vigore la legge sul DIVORZIO BREVE, diminuiscono i tempi per arrivare al divorzio 6 mesi in caso di separazione consensuale, 1 anno in caso di separazione giudiziale . Si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

La legge 162/2014 ha introdotto la possibilità per i coniugi che vogliono separarsi o divorziare consensualmente di farlo presso l’ufficiale di stato civile del comune di residenza o di celebrazione del matrimonio, con tempi e costi ridotti.
La semplificazione della procedura è prevista però solo nel caso i coniugi non abbiano figli (anche di uno solo coniuge) minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.
La presentazione della separazione/divorzio in comune non può inoltre contenere, in alcun modo e sotto alcuna forma, riferimenti ai rapporti patrimoniali (economici e finanziari) tra i coniugi, come ad esempio l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento e qualsiasi divisione di denaro o beni immobili e mobili.
Se non sussistono queste condizioni, bisogna rivolgersi ad un proprio avvocato e/o al tribunale.
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulla decisione di separazione/divorzio, la legge prevede inoltre un doppio passaggio davanti all’ufficiale di stato civile, a distanza di non meno di 30 giorni.

DOVE RIVOLGERSI E ORARIO
Ufficio di Stato Civile – Palazzo Comunale – piano seminterrato – Telefono: 02 619.03.252
Orario di apertura al pubblico

Nel mese di AGOSTO non si prendono appuntamenti per le pratiche di separazioni e divorzi

COME FARE
Occorre chiedere appuntamento compilando il modulo relativo, completo di copia dei documenti di identità dei coniugi.
Il modulo può essere consegnato direttamente all’ufficio di stato civile nei giorni ed orari di apertura, o inviato via fax al numero 0261903347 oppure allo 026197271 o e-mail all’indirizzo anagrafe@pec.comune.cusano-milanino.mi.it
Nel giorno fissato entrambi i coniugi, muniti di documento d’identità valido e, se se ne avvalgono, dell’avvocato di parte, devono presentarsi all’ufficio di Stato Civile per rendere le dichiarazioni prescritte e sottoscrivere il conseguente accordo.
Per essere valido, l’accordo richiede un’ulteriore conferma: pertanto verrà concordata con l’ufficio la data di un nuovo incontro da effettuarsi non prima di 30 giorni dalla sua sottoscrizione.
Se non c’è questa conferma, l’accordo decade. Se c’è, la separazione/divorzio sono validi a far data dalla sottoscrizione dell’accordo.

QUANDO
Per la separazione: su decisione dei coniugi.
Per il divorzio: trascorsi almeno 6 mesi ininterrotti dalla data della separazione consensuale dei coniugi e 1 anno ininterrotto dalla data della separazione giudiziale dei coniugi .

COSTO
Pagamento di un diritto fisso di 16 euro alla conclusione dell’accordo.


MODULISTICA