Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i gestori o esercenti pubblici servizi e dal 15/09/2020 anche con i privati, (dichiarazioni sostitutive di certificazione, dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, esibizione dei documenti stessi, presentazione di copie di atti e documenti invece degli originali). La non accettazione dell’autocertificazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
La validità dell’autocertificazione è la stessa dei certificati che sostituisce.
Il cittadino che autocertifica ad un privato, dovrà contestualmente autorizzare quest’ultimo alla verifica dei dati presso le Amministrazioni competenti.