Non è prevista la rateizzazione nel pagamento dei tributi quali ICI, IMU, TIA e TOSAP se non quella già prevista dalla legge e dai regolamenti comunali. La rateizzazione può essere chiesta esclusivamente quando viene emessa una sanzione riguardante i suddetti tributi e solo in caso di obiettive e riscontrabili difficoltà economiche del contribuente.Le condizioni per ottenere la rateizzazione delle sanzioni sono previste dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali (deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 22/12/2011, art. 14) e precisamente:
Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 796, della Legge n. 160/2019:
- non devono esserci mancati pagamenti (morosità) di precedenti rateizzazioni;
- l’ammontare del debito deve essere superiore a € 100,00; da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili; da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili; da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili; da € 6.000,01 a € 20.000 da 25 a 36 rate mensili; oltre € 20.000,01 da 37 a 72 rate mensili;
- applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti l’entrata;
- ai sensi del comma 800 dell’articolo 1 della Legge n. 160, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi comporterà l’immediata revoca della rateazione e la riscossione immediata dell’intera somma dovuta, dopo espresso sollecito;
- è in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati;
- le rate scadono l’ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere inferiore a € 100,00;
- nessuna rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi, nella misura del tasso legale.
Nel caso in cui l’ammontare del debito residuo risulti superiore a € 6.000,00, il responsabile dell’entrata ha facoltà di richiedere la prestazione di idonea garanzia fidejussoria, ai fini della concessione della rateizzazione.
QUANDO
La rateizzazione deve essere chiesta entro 60 giorni dal ricevimento dell’accertamento dell’imposta o della cartella esattoriale.
COME
La rateizzazione deve essere chiesta con specifica domanda da inoltrare al Comune, utilizzando il modulo sotto riportato.
MODULISTICA
Richiesta di rateazione