La legge 28 dicembre 2015, n. 208, avente oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2016), contiene alcune modifiche sulla disciplina dell’IMU.

L’articolo 1 della Legge di Stabilità 2016, con il comma 10 interviene sull’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, in materia di IMU. In particolare viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale, l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro i primo grado (genitori/figli), oggetto di modifica con la norma successiva.

Viene inoltre introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU (a partire dalla data di registrazione del comodato) per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato dal contribuente ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

  • il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune;
  • il comodante non deve possedere altri immobili in Italia, ad eccezione di un altro immobile adibito a propria abitazione principale (nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato) e non classificata in A/1, A/8 o A/9;
  • il contratto di comodato deve essere registrato.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni richiamate, si segnala che il possesso dei suddetti requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante presentazione da parte dei contribuenti del modello di dichiarazione IMU di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

La legge n. 160/2019 articolo 1, comma 747, lettere c), ha confermato l’agevolazione anche per la nuova Imu, a decorrere dal 01/01/2020.