Si comunica che, ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. 152/2006, a partire dal 13 febbraio 2025 tutti i soggetti obbligati all’emissione dei FIR devono utilizzare il nuovo modello del formulario di identificazione del rifiuto riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59.
Pertanto, sia i produttori iniziali di rifiuti obbligati all’iscrizione al RENTRI, sia quelli che non sono obbligati all’iscrizione al RENTRI, devono utilizzare il modello di FIR riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 (c.d. “nuovo modello”) nel formato cartaceo. A decorrere dal 13 febbraio 2025, non saranno ammessi formulari di identificazione Rifiuto per il trasporto di rifiuti nel vecchio formato, anche per conferimenti delle utenze non domestiche presso le piattaforme ecologiche comunali.
Il nuovo FIR cartaceo deve essere emesso e vidimato digitalmente tramite il RENTRI.
La vidimazione digitale può avvenire alternativamente mediante:
1. l’interoperabilità con il sistema gestionale dell’operatore;
2. il servizio di vidimazione digitale disponibile sul portale RENTRI. In questo caso il soggetto, se non tenuto all’iscrizione come Operatore, deve registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” disponibile sul portale RENTRI. La registrazione, che richiede un set minimo di informazioni, non comporta alcun pagamento di diritti o contributi e deve essere effettuata solo nel momento in cui si avrà la necessità di vidimare digitalmente il primo FIR.
I produttori iniziali di rifiuti possono compilare il FIR vidimato digitalmente:
a. attraverso i propri sistemi gestionali;
b. attraverso il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI nell’area “Produttori di rifiuti non iscritti” del portale RENTRI;
c. manualmente. In questo caso l’operatore stampa il FIR vidimato digitalmente e inserisce i dati relativi al produttore/detentore, al trasportatore, al destinatario, all’eventuale intermediario, alla tipologia e quantità stimata di rifiuto, manualmente.
In tutti i casi il FIR cartaceo è stampato in due copie che, una volta compilate, devono essere firmate in maniera autografa sia dal produttore che dal trasportatore.
Una copia rimane al produttore, l’altra accompagna il rifiuto durante tutto il trasporto e viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che ne rilascia una riproduzione (ad es. fotocopia, foto o scansione) al trasportatore.
Ricordiamo inoltre che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti pericolosi e non pericolosi, iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono a RENTRI quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche standard per l’iscrizione.