Assegno di maternità comunale

Si tratta di un contributo che spetta, per ogni figlio/a nato/a alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

ll/la minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

L’importo a misura intera per l’anno 2021 è pari a € 1.740,60, per ogni figlio/a nato/a.

L’attestazione ISEE per l’anno 2021 (ISEE ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni) deve essere inferiore o pari a € 17.416,66.

Il beneficio deve essere richiesto entro 6 mesi dalla data del parto, dall’adozione o dall’affidamento preadottivo.

Possono fare richiesta le mamme residenti nel Comune di Cusano Milanino, purché residenti nel territorio italiano al momento della nascita o dell’affidamento del minore.

Il minore deve risultare iscritto nella medesima scheda anagrafica della madre.

Se il minore non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell’Unione Europea, deve essere in possesso del permesso di soggiorno, ossia deve essere iscritto sul permesso di soggiorno di uno dei genitori.
La mamma, se cittadina non comunitaria, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:

  • permesso di Soggiorno CE Unico per Lavoro o con Autorizzazione al Lavoro;
  • permesso di Soggiorno CE per lungosoggiornanti (ex Carta di Soggiorno),
  • permesso di Soggiorno CE di Protezione Sussidiaria o titolare di Status di Rifugiato Politico,
  • per le cittadine dei paesi Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia, in base agli Accordi Euro-Mediterranei stipulati con la Comunità Europea, è sufficiente produrre fotocopia del Permesso di Soggiorno per motivi familiari oppure fotocopia di un Permesso di Soggiorno avente durata almeno biennale.

 

Assegno per nucleo familiare numeroso – DA MARZO 2022 MISURA SOSPESA SOSTITUITA DA ASSEGNO UNICO FAMILIARE INPS

PER I SOLI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 È POSSIBILE FARE RICHIESTA AL COMUNE DI RESIDENZA DI ASSEGNO DI NUCLEO, ENTRO GENNAIO 2023

L’assegno deve essere richiesto al Comune di residenza dal genitore (o esercente la responsabilità genitoriale) che convive con tre o più figli minori che siano suoi figli, del coniuge o ricevuti in affidamento preadottivo o in adozione.

Ai figli del richiedente sono quindi equiparati eventuali figli del coniuge con il requisito essenziale di far parte della stessa famiglia anagrafica.

Il cittadino, in possesso dei requisiti, può presentare domanda ogni anno corredata da attestazione ISEE per prestazioni a favore di minorenni in corso di validità che, per l’anno 2022, non superi la soglia di  € 8.955,98; l’importo dell’assegno se spettante nella misura intera è pari a € 147,90 mensili per 2 mensilità. L’erogazione avviene da parte di INPS

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesto l’assegno.

Il richiedente, se cittadino non comunitario, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:

  • permesso di Soggiorno CE Unico per Lavoro o con Autorizzazione al Lavoro;
  • permesso di Soggiorno CE per lungosoggiornanti (ex Carta di Soggiorno),
  • permesso di Soggiorno CE di Protezione Sussidiaria o titolare di Status di Rifugiato Politico,
  • per i cittadini di Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia, in base agli Accordi Euro-Mediterranei stipulati con la Comunità Europea, è sufficiente produrre fotocopia del Permesso di Soggiorno per motivi familiari oppure fotocopia di un Permesso di Soggiorno avente durata almeno biennale.

 

Per entrambe le domande, la presentazione è da effettuare presso l’Ufficio Protocollo, utilizzando la modulistica di cui sotto, corredata dai relativi allegati

oppure

con invio a mezzo mail, all’indirizzo:

comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it

 

Per informazioni

La Segreteria Amministrativa Servizi Sociali –Via Alemanni, 2 – piano terra, è a disposizione per informazioni durante gli orari di ricevimento al pubblico

MODULISTICA

Assegno maternità e nucleo familiare