Il cittadino straniero può chiedere la cittadinanza italiana se ha la residenza legale in Italia da:

 10 anni se è cittadino di Paesi terzi (paesi extra UE)

 4 anni se è cittadino dell’Unione Europea

 3 anni se è nato in Italia o è discendente fino al II° grado di cittadino nato italiano/a

 5 anni se è maggiorenne adottato da italiano/a o apolide o rifugiato o il dipendente dello Stato Italiano (anche senza residenza)

Per [*residenza legale*] si intende: avere un titolo di soggiorno valido (permesso o carta di soggiorno) e la residenza (iscrizione anagrafica) in Italia, senza interruzioni, per gli anni richiesti.



COSA SERVE
Per la domanda è anche necessario avere:

 un reddito da lavoro negli ultimi 3 anni o essere a carico di un familiare che ha reddito sufficiente per mantenere la famiglia.
Il reddito minimo è di 8.263,31 euro all’anno per una persona.
Se c’è a carico il coniuge è 11.362,05 euro e se ci sono figli bisogna aggiungere 516,46 euro all’anno per ogni figlio a carico

 il certificato di nascita originale tradotto e legalizzato

 il certificato penale originale tradotto e legalizzato (validità 6 mesi)
I certificati devono essere tradotti e legalizzati/apostillati presso l’Ambasciata/Consolato italiana nel paese di origine, tranne accordi tra stati per l’esenzione dalla traduzione e/o legalizzazione (consultare la Guida alla presentazione dei certificati esteri).

Le donne che dopo il matrimonio hanno cambiato il cognome con quello del marito prenderanno la cittadinanza con il cognome di nascita, riportato sul certificato.
Se nel certificato non è indicato il cognome di nascita, si deve allegare una documentazione che specifichi tale cognome.



COSTO
È previsto un contributo di 200 euro da versare con bollettino postale al Ministero dell’Interno (fac-simile bollettino). Non è rimborsabile qualora non fosse riconosciuta la cittadinanza.
Servono 2 marche da bollo da 16 euro (per la domanda e per il decreto).
Va aggiunto il costo delle legalizzazioni e traduzioni dei certificati, che varia a seconda del paese di origine.



COME FARE LA DOMANDA
La domanda va presentata esclusivamente on-line sul sito: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp

TEMPI
Per legge lo Stato deve concedere o negare la cittadinanza entro 2 anni.
Ricevuta la domanda, la Prefettura dà un numero alla pratica (numero di protocollo) e lo comunica all’interessato inviando una lettera.
Con il numero della pratica è possibile, registrandosi sul sito del Ministero: Consulta la tua pratica, controllare lo stato della domanda.



GIURAMENTO
Se la domanda si conclude con esito positivo viene rilasciato un Decreto del Presidente della Repubblica e il cittadino dovrà fare giuramento davanti al Sindaco del Comune.
Il cittadino avrà la cittadinanza solo se è ancora in possesso dei requisiti necessari.
Il Comune contatterà l’interessato per fissare la data del giuramento, che dovrà essere fatto entro 6 mesi dalla data del decreto.
Durante la cerimonia del giuramento il cittadino, davanti al Sindaco, dovrà giurare fedeltà alla Repubblica Italiana dicendo: “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”.
Dal giorno successivo il cittadino straniero è cittadino italiano.
Se il richiedente ha figli stranieri minorenni e conviventi in Italia, diventano automaticamente cittadini italiani anche loro.
I figli maggiorenni e il coniuge, invece, devono fare una domanda di cittadinanza a parte.

Per maggiori informazioni consultare il sito della Prefettura di Milano sezione: Cittadinanza per residenza



Fonti, riferimenti di legge:
Legge n. 91 del 5/2/1992 (Articolo 9)
D.P.R. n. 572 del 12/10/1993
D.P.R. n. 362 del 18/4/1994
Circolare K.60.1 del 5/1/2007
Circolare n.14424 del 23/12/2013

Ultimo aggiornamento 29/12/2014. Contenuto ancora valido