Il cittadino straniero legalmente coniugato con cittadino/a italiano ha diritto a chiedere la cittadinanza italiana se, i coniugi, sono sposati da:

 2 anni con residenza legale in Italia (1 anno se ci sono figli nati o adottati dai coniugi)

 3 anni con residenza all’estero (1 anno e mezzo se ci sono figli nati o adottati dai coniugi)

Per [*residenza legale*] (in Italia) si intende: avere un titolo di soggiorno valido (permesso o carta di soggiorno) e la residenza (iscrizione anagrafica), senza interruzioni, per gli anni richiesti.
Al momento del giuramento il matrimonio deve essere ancora valido, dunque non deve esserci separazione o divorzio tra i coniugi.



COSA SERVE
Per fare la domanda è anche necessario avere:

 il certificato di nascita originale tradotto e legalizzato

 il certificato penale originale tradotto e legalizzato
I certificati devono essere tradotti e legalizzati presso l’Ambasciata/Consolato italiana nel paese di origine o tradotti e apostillati, tranne accordi tra stati per l’esenzione dalla traduzione e/o legalizzazione (consultare la Guida alla presentazione dei certificati esteri).

Le donne che, dopo un precedente matrimonio, hanno cambiato il cognome con quello dell’ex-marito prenderanno la cittadinanza con il cognome di nascita.
Se nel certificato non è indicato il cognome di nascita, si deve allegare una documentazione che specifichi tale cognome.



COSTO
È previsto un contributo di *200 euro*], da versare con bollettino postale al Ministero dell’Interno [(fac-simile bollettino). Non è rimborsabile qualora non fosse riconosciuta la cittadinanza.
Servono 2 marche da bollo da 16 euro (per la domanda e per il decreto).
Va aggiunto il costo delle legalizzazioni e traduzioni dei certificati, che varia a seconda del paese di origine.



COME FARE LA DOMANDA
La domanda va presentata esclusivamente on-line sul sito: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp



TEMPI
Per legge lo Stato deve concedere o negare la cittadinanza entro 2 anni.
Ricevuta la domanda, la Prefettura dà un numero alla pratica (numero di protocollo) e lo comunica all’interessato inviando una lettera.
Con il numero della pratica è possibile, registrandosi sul sito del Ministero: Consulta la tua pratica, controllare lo stato della domanda.

GIURAMENTO
Se la domanda si conclude con esito positivo viene rilasciato un Decreto del Presidente della Repubblica e il cittadino dovrà fare giuramento davanti al Sindaco del Comune.
Il cittadino avrà la cittadinanza solo è ancora in possesso dei requisiti necessari.
Il Comune contatterà l’interessato per fissare la data del giuramento, che dovrà essere fatto entro 6 mesi dalla data del decreto.
Durante la cerimonia del giuramento il cittadino, davanti al Sindaco, dovrà giurare fedeltà alla Repubblica Italiana dicendo: “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”.
Dal giorno successivo il cittadino straniero è cittadino italiano.
Se il richiedente ha figli stranieri minorenni e conviventi in Italia, diventano automaticamente cittadini italiani anche loro.
I figli maggiorenni e il coniuge, invece, devono fare una domanda di cittadinanza a parte.

Per maggiori informazioni consultare il sito della Prefettura di Milano – sezione: Cittadinanza per matrimonio



Fonti, riferimenti di legge:
Legge n. 91 del 5/2/1992 (Articolo 5)
D.P.R. n. 572 del 12/10/1993
D.P.R. n. 362 del 18/4/1994
Circolare K.60.1 del 17/5/2011
Circolare n.14424 del 23/12/2013

Ultimo aggiornamento 29/12/2014. Contenuto ancora valido