La cittadinanza per la Repubblica Italiana si basa sul principio dello Iure Sanguinis (dal latino: “diritto di sangue”).
Sono cittadini italiani per nascita:
i figli di padre o madre italiani, sia che il genitore sia nato o sia diventato (naturalizzato) italiano
i figli nati da genitori entrambi apolidi (con status di apolide riconosciuto)
i figli di genitori che, per leggi del loro Stato, non possono trasmettere la cittadinanza ai figli nati in Italia (casi esclusivi di Ius Solii in Italia)
I discendenti degli italiani emigrati all’estero (es. negli Stati Uniti, Argentina, Brasile, Canada, Uruguay, Australia, ecc..), possono chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana ius sanguinis.
Se il richiedente ha figli minori, anche non residenti in Italia, e ottiene la cittadinanza italiana anche i suoi figli diventano italiani.
Attenzione!
Se l’antenato è nato italiano ma poi ha perso la cittadinanza è comunque possibile per i suoi discendenti, con altre modalità , chiedere la cittadinanza (il richiedente deve essere residente in italia da almeno tre anni).
Per ulteriori informazioni vedi Cittadinanza per residenza in Italia.
COME
Per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è necessario prendere la residenza presso un qualunque Comune italiano (non deve necessariamente essere quello di nascita dell’antenato)
Successivamente, per avviare la pratica, bisogna presentare all’Ufficio di Stato Civile del Comune:
timbro Schengen (sul passaporto)
estratto dell’atto di nascita dell’antenato rilasciato dal Comune di nascita
certificato che attesti che l’antenato non ha perso la cittadinanza italiana prima della nascita del discendente
atti di morte (solo se gli antenati sono nati prima del 17/03/1861)
atti di nascita e matrimonio di tutti i discendenti fino all’atto di nascita del richiedente e dei suoi figli
I certificati e gli atti (nascita, matrimonio e morte) esteri devono essere tradotti e legalizzati/apostillati presso l’Ambasciata/Consolato italiana nel paese di origine, salvo accordi tra stati per l’esenzione dalla traduzione e/o legalizzazione (consultare la Guida alla presentazione dei certificati esteri).
COSTO
La richiesta costa 16 euro di marca da bollo, più il costo delle legalizzazioni e traduzione dei certificati esteri, che varia a seconda del paese di origine.
Per i cittadini residenti all’estero è obbligatorio fare domanda presso l'[*Ambasciata o il Consolato italiano*] nel paese di residenza, al costo di 300,00 euro.
TEMPI
Il visto Schengen con timbro dà la possibilità di restare in Italia 3 mesi per le pratiche di riconoscimento della cittadinanza (i 90 giorni possono anche essere frammentati).
Se la pratica dura più di 90 giorni è possibile prendere un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza.
DOVE
Per la presentazione della domanda occorre prenotare un appuntamento con l’Ufficio di Stato Civile presentandosi o telefonando al 02.61903250.
Fonti, riferimenti di legge:
Codice Civile 1865 (Articoli 1-15)
Legge n. 23 del 31/1/1901
Legge n. 555 del 1912 (Articolo 12)
Legge n. 151 del 19/5/1975
Circolare K.28.1 del 8/4/1991
Legge n. 91 del 5/2/1992
D.P.R. n. 572 del 12 /10/1993
D.P.R. n. 362 del 18/04/1994
Legge n. 66 del 24/4/2014 (Articolo 5-bis)
Ultimo aggiornamento 29/12/2014. Contenuto ancora valido