Validità ILLIMITATA della Carta d’Identità Elettronica dai 70 anni di età
Con alcune importanti precisazioni

La norma (D.L. n. 19 del 19 febbraio 2026 convertito con Legge n. 50 del 20 aprile 2026) si applica alle Carte d’Identità Elettroniche (CIE) rilasciate a decorrere dal 30 luglio 2026 ai cittadini di età pari o superiore a 70 anni.

Tale disposizione non è retroattiva. Pertanto le CIE rilasciate prima del 30 luglio 2026 ai cittadini che abbiano settant’anni o più non acquisiscono la nuova validità illimitata e mantengono la scadenza originariamente prevista.

Le Carte d’Identità Elettroniche rilasciate dopo il 30 luglio 2026 ai cittadini che, in sede di appuntamento per il rilascio della CIE, abbiano già compiuto il 70° anno di età hanno validità ILLIMITATA per le seguenti finalità:
– come documento di riconoscimento;
– per l’espatriopurché sussistano le normali condizioni previste dalla legge per l’espatrio.
Si precisa che non è necessario aver compiuto i 70 anni al momento della prenotazione della CIE tramite Agenda online.
La nuova disposizione mira a semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini ultrasettantenni e più vulnerabili, evitando di doversi recare in Comune per rinnovare il documento.

PRECISAZIONI IMPORTANTI RIGUARDANTI L’UTILIZZO DELLA CIE:
Si segnala parallelamente che la Carta d’Identità Elettronica, se utilizzata come identità digitale per accedere ai servizi online pubblici e privati (funzionalità “Entra con CIE”), dovrà comunque essere rinnovata, come avviene normalmente, ogni dieci anni anche dal cittadino ultrasettantenne.
Per garantire infatti l’identificazione sicura, il certificato di autenticazione memorizzato nel microchip della Carta d’Identità Elettronica, che consente di accedere ai servizi online tramite identità digitale, mantiene una validità che non può essere superiore a dieci anni.

La CIE potrà essere utilizzata ai varchi automatici di frontiera (negli aeroporti e ai confini dei Paesi che utilizzano sistemi di controllo automatizzato) solo entro i primi 10 anni dalla data di rilascio del documento. Decorso tale termine, l’attraversamento della frontiera potrà avvenire unicamente mediante controllo a vista del documento.


Per approfondire 🔎 Circolare DAIT n.60 del 24 luglio 2026

🔔📱✅ Iscriviti ai canali social del Comune per rimanere sempre aggiornato!